Fabrique ha chiesto a una giovane esperta, Caterina Niccolai*, di spiegare con chiarezza cos’è il diritto d’autore e perché è fondamentale che ogni filmmaker lo conosca.
Che i rapporti tra autori e produttori cinematografici non siano sempre idilliaci è storia nota. A volte differenze di vedute possono risultare vincenti, come è accaduto per il leggendario rimontaggio di Nuovo Cinema Paradiso voluto da Franco Cristaldi, che ha contribuito a coronare con un Oscar il film di Giuseppe Tornatore. Nella maggior parte dei casi, però, rischia di compromettere o, addirittura, paralizzare le lavorazioni di un film. Prima di intraprendere un’avventura cinematografica è, quindi, consigliabile equipaggiarsi di un bagaglio di strumenti e conoscenze essenziali sui propri diritti per districarsi in quella giungla di contratti, liberatorie, regolamenti e normative in cui ci si imbatte nel percorso che porta alla realizzazione di un’opera audiovisiva.
Cosa dice la legge
In Italia la principale fonte normativa di riferimento in materia di diritto d’autore è la Legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.d.a.), la cui norma di apertura stabilisce che: «Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» (art. 1 l.d.a.). Dalla lettura di tale articolo si evince che la tutela giuridica delle opere dell’ingegno, tra cui quelle cinematografiche, sorge esclusivamente per il fatto della creazione, ossia è necessario esprimere, rappresentare e diffondere il personale pensiero dell’autore attraverso una forma concreta. Oggetto di tutela non è quindi l’idea in sé che nasce nella mente dell’autore, la quale non può in alcun modo essere monopolizzata, ma il modo in cui l’idea viene “esteriorizzata” e portata alla conoscenza del pubblico.
Ad esempio, riceverà tutela il soggetto in cui l’idea creativa posta alla base del racconto filmico è adeguatamente sviluppata e contiene una sufficiente caratterizzazione dei personaggi, mentre non sarà protetta la sinossi consistente in un mero riassunto che tratteggia in modo sintetico la struttura e le articolazioni essenziali di una storia.
SIAE & Co.
Contrariamente a quanto molti pensano, non sono, invece, richiesti atti formali costitutivi del diritto d’autore come la registrazione presso società di collecting (ad esempio la SIAE). Attenzione, però, tali formalità sono assolutamente necessarie per provare che si è autori di un’opera. In altre parole, la registrazione ha un valore indiziario e presuntivo dell’esistenza di un’opera e del nome del suo autore, ma l’opera è tutelata anche in difetto di registrazione. Ciò significa che, nell’eventualità di contestazioni circa la titolarità dei diritti su un’opera, se ne presumerà autore, salvo prova contraria, colui che risulta registrato presso gli appositi registri. Ma cosa significa essere autore di un film o di una serie? E quali sono i diritti che la legge attribuisce agli autori di tale opere? Ai sensi dell’art. 44 l.d.a. sono autori di un’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica e il direttore artistico (il regista). L’opera audiovisiva è, quindi, frutto del contributo di più autori, ciascuno dei quali ha pari importanza, in quanto tutti essenziali e determinanti alla realizzazione della stessa. A tutti spettano i cosiddetti diritti patrimoniali e morali sull’opera. I diritti patrimoniali sono quelli che attribuiscono agli autori il diritto di utilizzare e sfruttare economicamente l’opera in ogni forma e modo, ad esempio pubblicarla, riprodurla, distribuirla, elaborarla, tradurla ecc. Possono essere ceduti a terzi. Hanno una durata limitata nel tempo: si estinguono trascorsi settant’anni dalla morte dell’ultima delle persone sopravvissute tra il regista, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo e l’autore della musica specificatamente creata per essere utilizzata nell’opera. I diritti morali conferiscono agli autori il diritto a esseri riconosciuti come autori di un’opera, di rivendicarne la paternità nei confronti di chiunque si qualifichi come autore della stessa e di opporsi a eventuali modifiche, deformazioni, mutilazioni dell’opera stessa che possano pregiudicare l’onore e la reputazione dell’autore dell’opera, ossia che diano al pubblico una visione distorta della personalità e della fisionomia culturale dell’autore. Non sono cedibili, si conservano anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali. Non sono sottoposti a termine di durata: dopo la morte dell’autore possono essere fatti valere dai suoi eredi.
Il ruolo del produttore
Dobbiamo ricordare che i film e le serie, oltre che essere opere d’arte, sono anche prodotti industriali e commerciali, frutto di una complessa organizzazione tecnica, di finanziamento e di investimento economico posta in essere dal produttore. Il legislatore, consapevole dell’importanza dell’attività imprenditoriale del produttore, gli riconosce l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, i quali hanno a oggetto lo sfruttamento commerciale dell’opera prodotta. Rientrano tra tali diritti anche la distribuzione nelle sale cinematografiche, di norma affidata ad un altro soggetto qualificato, il distributore. Generalmente il produttore, prima di dare inizio alle riprese, conclude con gli autori indicati all’art. 44 l.d.a. i contratti necessari ad acquisire i diritti patrimoniali su ciascuno dei loro contributi creativi: soggetto, sceneggiatura, musica e prestazioni di regia. È importante sapere che, in sede di trattative contrattuali, ciascuno degli autori può concordare se trasferire al produttore, tutti o solo alcuni dei diritti patrimoniali del suo contributo. Per l’individuazione degli autori e del produttore di un’opera audiovisiva, la legge ricorre a presunzioni stabilendo che si presumono autori e produttori coloro che risultano sulla pellicola cinematografica. Se l’opera è registrata presso il pubblico registro cinematografico curato dalla SIAE si presume che siano autori e produttori, fino a prova contraria, coloro che risultano da tale registro. Infine, per chiunque operi nel settore dell’audiovisivo è essenziale conoscere l’art. 50 l.d.a., ai sensi del quale «Se il produttore non porta a compimento l’opera cinematografica nel termine di tre anni dal giorno della consegna della parte letteraria o musicale, o non fa proiettare l’opera compiuta entro tre anni dal compimento, gli autori di dette parti hanno diritto di disporre liberamente dell’opera stessa». Questa norma, per prassi contrattuale, viene generalmente derogata, estendendo il termine triennale, talvolta addirittura a dieci anni, con un indubbio vantaggio per il produttore e a discapito degli autori del soggetto, della sceneggiatura e delle musiche, a tutela dei quali era stata, in realtà, prevista. (prima parte)
* Avvocato, specializzata in diritto della proprietà intellettuale e industriale, con principale attenzione al diritto d’autore in ambito cinematografico e televisivo. [email protected]